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Attività di pubblicizzazione per le
variazioni colturali AGEA ex D.L. n. 262/06.
Premesso che
il decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2 comma
34, ha stabilito che, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni,
di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e
messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA, viene
aggiornata la banca dati catastale;
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, ai sensi
del comma 35 della richiamata legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del 05/01/2007, n. 4, sono state definite le modalità tecniche e
operative di interscambio dati e cooperazione operativa per
l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i
contributi agricoli, in attuazione di quanto disposto ai commi 33 e 34
dell'art. 2 del DL 262/06;
il comma 34 dell'art. 2 del DL 262/06, come modificato dal comma 339
dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), stabilisce che in sede di prima applicazione del comma 33
dell'art. 2 del DL 262/06, l'aggiornamento della banca dati catastale ed
il relativo inserimento in atti dei nuovi redditi relativi agli immobili
oggetto delle variazioni colturali - sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 ad
AGEA, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo
74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - avviene con apposito
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
con tale comunicato l'Agenzia del territorio, rende noto, per ciascun
comune, il completamento delle operazioni di aggiornamento e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione,
presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul
proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali
di aggiornamento;
con nota dell'Ufficio provinciale di Cosenza prot. n. 3641 del
23/03/2007 codesto Comune è stato informato delle attività di cui
all'oggetto;
con la presente si consegnano a codesto Comune gli atti oggetto di
pubblicizzazione costituiti da un file in formato pdf e da un elenco
cartaceo composto da pagg.
in cui sono riportati per ogni particella variata, per intero o per una
sua porzione, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune,
Sezione, Foglio e particella) la qualità catastale, la classe, la
superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo
di deduzione, in ordine crescente di foglio.
Dalla data di ricevimento di tale documentazione fino ad almeno i
sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'apposito comunicato previsto dal comma 339 dell'art. 1
dalla legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), gli
elenchi devono essere consultabili presso la sede di codesto Comune. La
data di pubblicazione del Comunicato verrà resa nota successivamente.
A tale specifico scopo codesto Comune assicura, nel periodo suddetto, la
pubblicizzazione degli atti in esame, garantendo, di norma, l'accesso
agli interessati almeno in tutti i giorni feriali.
L'attività di pubblicizzazione dei dati di cui trattasi deve essere
opportunamente divulgata, mediante affissione di manifesti (di cui si
fornisce un fac-simile in allegato alla presente), nei luoghi
normalmente utilizzati per le comunicazioni di interesse della
cittadinanza.
Al termine della pubblicizzazione, gli elenchi dovranno essere
restituiti a questo Ufficio provinciale con attestazione della avvenuta
pubblicizzazione ed indicazione, in particolare, della data di inizio e
fine.
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